Statuto








STATUTO


ART.l

E' costituita un'Associazione denominata Associazione culturale "CHIRONE", organizzazione

d'utilità sociale.
ART.2
L'Associazione ha sede in Fondi (LT) Via San Benedetto nr. 28, e potrà istituire sedi secondarie
ed impianti distaccati.
ART.3
L'associazione non ha scopo di lucro e s'ispira agli ideali d'uguaglianza, democrazia, pace, non violenza, cooperazione dei popoli, solidarietà e protezione dell'ambiente. Si propone il perseguimento di finalità culturali, sociali, educative e formative soprattutto nell'ambito della cultura civile con l'obiettivo primario di consolidare la coscienza civica dei cittadini. Difende le ragioni del buon governo e la laicità delle amministrazioni degli enti locali, l'efficacia, la correttezza e la trasparenza dell'agire pubblico. E' aperta a tutti coloro che aspirano ad una società ed a uno Stato plurali, al rispetto delle regole, all'indipendenza dei vari poteri ed al controllo dei cittadini sull'operato dei loro rappresentanti negli organismi amministrativi. L'Associazione promuove la crescita culturale e civile degli associati e di chiunque altro ne condivida le finalità attraverso l'interscambio di esperienze e risorse, rendendo possibile la piena e libera espressione delle idee e delle elaborazioni creative ed artistiche. Da impulso a rapporti e intese con persone fisiche e giuridiche, enti, organizzazioni, movimenti, associazioni, fondazioni che perseguono fini analoghi, anche mediante reciproca federazione. Per la realizzazione delle proprie finalità l'Associazione si propone di: redigere, pubblicare e divulgare tramite la stampa , i mezzi radio-televisivi e le reti
informatiche, materiale informativo, scientifico, tecnico, politico, culturale, didattico, artistico, anche per conto di individui o altre associazioni ed enti che non siano in contrasto con le finalità dell'associazione; produrre e vendere giornali stampati o informatici, opuscoli, libri, cd-rom, supporti fonografici e visivi per favorire orientamenti positivi verso i valori promossi
dall'Associazione, anche acquisendo e gestendo la pubblicità; svolgere e organizzare in proprio o con la collaborazione di altri organismi ed enti, anche per conto terzi, attività culturali, incontri, conferenze, dibattiti, convegni, manifestazioni, assemblee, seminari, corsi di studi e di formazione; sviluppare progetti in collaborazione con soggetti pubblici e privati che operano in
settori affini; porre in essere eventuali operazioni di carattere economico-commerciale esclusivamente per il perseguimento delle finalità associative; organizzare manifestazioni nei vari settori artistico-cuiturali (teatro, cinema, letteratura, musica, arti figurative, ecc.) e porre in essere attività e strutture che consentano e favoriscano la libera espressione artistica di associati e di all'Associazione, che ne condividano principi e finalità; compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, necessari ed utili alla realizzazione degli scopi sociali; stipulare contratti e convenzioni con enti pubblici e privati;
svolgere qualsiasi altra attività possa contribuire al perseguimento delle finalità associative.
ART.4
La durata dell'Associazione viene stabilita a tempo indeterminato.
ART. 5
II patrimonio dell'Associazione è costituito: dai contributi di ammissione e da quelli straordinari deliberati con lo scopo di incrementare il patrimonio, da indicare nel bilancio annuale come Fondi contributi ammissione e Fondo contributi straordinari associati; da eventuali donazioni, lasciti e contribuzioni straordinarie di persone ed Enti, anche pubblici; da indicare nel bilancio annuale come Fondo contributi straordinari di terzi dai risultati derivanti dalla gestione, se non diversamente deliberato dall'assemblea che approva il bilancio annuale, da indicare nello stesso come Avanzo o Disavanzo di gestione; da ogni altra entrata in conto capitale che concorra ad incrementare il patrimonio sociale, da indicare nel bilancio annuale come Fondo contributi straordinari di terzi o di associati in relazione alla provenienza dell'entrata.
ART.6
Tutti hanno facoltà d'iscriversi all'Associazione e di portare il proprio contributo, secondo disponibilità e capacità, nelle scelte e alle attività dell'Associazione. L'iscrizione comporta
l'accettazione delle norme del presente Statuto sociale. L'iscrizione comporta il versamento
della quota associativa annuale, che è intrasmissibile.
La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:
per dimissioni;
per decadenza, nel caso in cui si accerti la perpetua mancata partecipazione
ingiustificata alle attività dell'Associazione;
per esclusione deliberata a maggioranza qualificata di 2/3 dal Consiglio Direttivo a
seguito di comportamenti palesemente contrastanti con gli scopi e le finalità
dell'Associazione o con i deliberati degli organi dell'Associazione;
per il mancato versamento della quota associativa entro i termini stabiliti;
per morte.
La perdita di qualità di associato implica la decadenza automatica da qualsiasi eventuale carica
ricoperta.
ART.7
L'Assemblea degli associati è convocata, anche fuori della sede sociale purché in territorio
italiano, dal Consiglio direttivo, mediante avviso affisso nei locali dell'Associazione e via posta
elettronica almeno otto giorni prima della data fissata per l'adunanza. Tali avvisi e inviti hanno
valenza di convocazione. Nell'avviso devono essere indicati la data, l'ora, il luogo e l'ordine del
giorno dell'adunanza. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno un volta l'anno
entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio preventivo e
consuntivo.
ART.8
L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da un minimo di tre membri
scelti tra i soci.
Il Consiglio rimane in carica per due anni. In caso di dimissioni o decesso di uno dei Consiglieri,
il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione. I Consiglieri così sostituiti
restano in carica per la durata residua del Consiglio direttivo.
Il Consiglio direttivo nomina nel proprio seno un Presidente e può nominare un Vice Presidente
e un Segretario.
Le cariche sono gratuite.
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta
richiesta da almeno un terzo dei suoi membri e, comunque, almeno una volta all'anno per
deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo ed eventualmente all'ammontare della
quota sociale. La convocazione deve avvenire almeno con ventiquattro ore di preavviso. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del
Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto
di chi presiede. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza in ordine dal Vice Presidente e dal Segretario. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito Libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della seduta.
Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche
esigenze legate alle attività del circolo. Il consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Circolo. Esso Procede alla nomina dei dipendenti, impiegati e collaboratori, determinandone la retribuzione; compila il regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati. Il Presidente: rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio ed ha la
firma sociale;
cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio;
provvede a quanto necessario per l'amministrazione, l'organizzazione ed il
funzionamento dell'Associazione;
non può essere rieletto se ha già concluso due mandati consecutivi in carica.
Il Presidente dovrà ricevere l'approvazione del Consiglio direttivo sulle seguenti materie:
affiliazione e/o federazione di altre associazioni o ad altre associazioni;
- organizzazione di convegni e manifestazioni;
istituzioni di premi culturali;
registrazione di testate editoriali a nome dell'Associazione;
acquisto di titoli, di immobili e di beni mobili registrati;
alienazione di beni dell'Associazione.
ART.9
II Segretario ha funzione eminentemente operative e di supporto tecnico, coordina ed armonizza l'operato dei diverso organi dell'Associazione, controlla l'adempimento delle diverse incombenze connesse alla vita dell'Associazione al fine di garantirne la continuità ed il buon funzionamento, e redige i verbali del consiglio direttivo di cui fa parte.
ART.10
II Collegio dei Revisori è composto da tre o cinque membri effettivi; durano in carica per un esercizio sociale e sono nominati dall'Assemblea degli associati scelti tra i soci. Il loro compito è controllare tutta l'attività finanziaria e amministrativa del circolo.
ART.11
Le commissioni o comitati istituiti dal Consiglio direttivo sono composti da tre a sette membri effettivi, eletti anche fra persone estranee all'Associazione; essi durano in carica per il periodo stabilito dal Consiglio direttivo e nell'arco di tempo che viene conteggiato all'atto della nomina fatto dall'Assemblea. Le commissioni o comitati hanno il compito di: elaborare studi e ricerche di ausilio all'attività dell'Associazione su quegli oggetti e con modalità, termini e compensi che il Consiglio direttivo reputerà di fissare; svolgere funzioni consultive per l'organo amministrativo.
ART.12
L'esercizio dell'Associazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio il Consiglio direttivo predispone il Rendiconto
economico finanziario, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli associati. E' esclusa la distribuzione agli associati degli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve, o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge,
ART.13
In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualsiasi causa, l'assemblea degli associati: determina le modalità della liquidazione e della devoluzione del patrimonio residuo che non potrà mai essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto ad altre associazioni non lucrative o di volontariato operanti in identico o analogo settore.
ART.14
La quota associativa è stabilita annualmente dall'Assemblea. I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea né prender parte alle attività dell'Associazione.
ART.15
Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme previste dalla Legge.
Fondi, lì 12 dicembre 2009
Letto approvato e sottoscritto